Il Veneto si prepara a rinnovare le ordinanze che regolano l’obbligo di pneumatici invernali e catene da neve. Le disposizioni, valide per il periodo compreso tra il 15 novembre 2025 e il 15 aprile 2026, rappresentano una misura preventiva volta a garantire la sicurezza della circolazione lungo strade spesso interessate da nebbie fitte, gelate e precipitazioni nevose. La variabilità climatica della regione, che spazia dalle zone pianeggianti fino alle aree montane, impone un’attenzione particolare alla dotazione del veicolo, affinché la mobilità resti fluida anche in presenza di condizioni critiche.
Le ordinanze non hanno soltanto una funzione normativa, ma costituiscono uno strumento di tutela collettiva. Pneumatici adeguati riducono notevolmente il rischio di slittamento e migliorano la capacità di frenata, contribuendo a limitare gli incidenti e a preservare l’integrità del manto stradale.
L’obbligo interessa tutte le principali arterie della regione, con controlli intensificati da parte delle autorità competenti. Per questo motivo è fondamentale equipaggiarsi, ad esempio con l’acquisto di gomme m+s online su siti come Euroimport Pneumatici.
Quando scatta l’obbligo
Come già specificato, l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene da neve a bordo è in vigore, dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026, come stabilito dalle ordinanze regionali e confermato dalle direttive nazionali. Tale periodo coincide con i mesi in cui il rischio di ghiaccio o neve sulle carreggiate è più elevato, e mira a garantire la massima sicurezza stradale in tutte le province della regione.
In alcune aree, in particolare quelle montane o soggette a condizioni meteorologiche più rigide, le amministrazioni locali possono estendere il periodo di validità. Nella provincia di Vicenza, ad esempio, l’anno scorso l’obbligo è rimasto attivo fino al 30 aprile, a testimonianza della necessità di adattare le misure alle caratteristiche territoriali. Queste differenze riflettono la varietà climatica del Veneto, dove i tratti appenninici e prealpini richiedono interventi più stringenti rispetto alle zone pianeggianti.
È compito degli enti gestori delle strade – ANAS e amministrazioni provinciali – aggiornare e comunicare ogni anno le ordinanze, segnalando i tratti interessati attraverso cartelli blu con il simbolo della gomma incatenata.
Pneumatici invernali o catene da neve: cosa prevede la legge
La normativa italiana in materia di circolazione stradale invernale si fonda sul Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2013, che affida agli enti gestori delle strade la facoltà di imporre l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo nei tratti soggetti a precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel Veneto, tale disposizione è recepita da ordinanze regionali e provinciali che specificano il periodo di validità e le tratte interessate, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione in tutte le condizioni climatiche.
Il Codice della Strada, all’articolo 6, conferma questa possibilità, stabilendo che i veicoli a motore – esclusi ciclomotori e motocicli – debbano essere equipaggiati con dispositivi idonei alla marcia su neve o ghiaccio. L’obbligo si applica quindi ad automobili, veicoli commerciali e mezzi pesanti, mentre per i veicoli a due ruote è prevista la sospensione della circolazione in presenza di neve o ghiaccio.
La legge lascia libertà di scelta tra pneumatici invernali e catene omologate, purché queste ultime siano compatibili con il veicolo e facilmente installabili.
Le sanzioni: quanto si rischia in caso di violazione
Veniamo ora al tasto dolente: la mancata osservanza delle ordinanze relative all’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve comporta conseguenze rilevanti anche sotto il profilo economico. Nel Veneto, come nel resto del territorio nazionale, chi circola senza la dotazione prescritta durante il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile può incorrere in sanzioni amministrative.
Nei centri abitati, la multa varia da 41 a 168 euro, mentre sulle strade extraurbane e autostrade l’importo può salire fino a 335 euro, con la decurtazione di tre punti dalla patente. In caso di condizioni climatiche particolarmente critiche, gli organi di polizia possono inoltre disporre il fermo del veicolo o vietarne la prosecuzione fino all’adeguamento della dotazione.
Le sanzioni si inaspriscono ulteriormente qualora gli pneumatici montati non rispettino il codice di velocità o le caratteristiche omologate indicate sulla carta di circolazione: in tali circostanze, l’articolo 78 del Codice della Strada prevede importi fino a 1.731 euro.